UN ADEMPIMENTO INDISPENSABILE PER LA VENDITA DI UN BENE EREDITATO

“L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. n. 476 C.C.), il cosiddetto “comportamento concludente”.

Un esempio di comportamento che presuppone un ‘accettazione tacita dell’eredità è sicuramente la vendita di un immobile ricevuto in eredità.

La presentazione della dichiarazione di successione, seppur nei tempi previsti dalla legge, riguarda il fisco, ma non implica che per la legge chi l’ha presentata sia in automatico l’erede, a meno che non siano trascorsi dieci anni dalla morte del defunto; affinchè questo avvenga è indispensabile procedere con una accettazione espressa o tacita.

La gran parte di coloro che ricevono in eredità dei beni immobili, solo in prossimità dell’atto definitivo di compravendita vengono a conoscenza del fatto che è necessario accettare tacitamente l’eredità rimanendone particolarmente stupiti.

L’accettazione tacita dell’eredità va necessariamente formalizzata mediante la sottoscrizione di un documento di fronte ad un Notaio, al quale andrà corrisposto il pagamento delle imposte previste oltre al suo onorario.

Sarà cura del Notaio richiedere la trascrizione del documento presso i Pubblici Registri Immobiliari, al fine di garantire all’acquirente del bene la continuità delle trascrizioni.

L’atto di trascizione dell’accettazione tacita dell’eredità è stato reso obbligatorio dal luglio 2010.

 

Privacy Policy