COME PROCEDERE PER ESSERE IN REGOLA
La legge 122/2010 non dà adito a diverse interpretazioni, in sede di rogito notarile la planimetria catastale dell’immobile oggetto del contratto deve essere conforme allo stato dei luoghi, pena la possibilità che venga rivendicata la nullità dell’atto di compravendita.
Salvo difformità sanabili esclusivamente facendo riferimento ad un condono o ad un “piano casa”, quando in vigore, è possibile riaggiornare la planimetria catastale avvalendosi di strumenti “in sanatoria”.
Qualora vengano rilevati “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità”, come specificato nell’ ex art. 37 Testo Unico del DPR 380/01, avvalendosi di un tecnico abilitato, va presentata una S.C.I.A. in sanatoria, purchè l’intervento effettuato rispetti le norme urbanistiche sia nel momento in cui i lavori hanno avuto inizio, sia quando i lavori sono stati ultimati ( cosiddetto “accertamento di doppia conformità).
Sono previste delle sanzioni da corrispondere al Comune più o meno consistenti, che variano se la domanda è stata presentata durante l’esecuzione dei lavori o a lavori ultimati.
Il Comune, ricevuta la documentazione necessaria, può richiedere documentazione aggiuntiva o comunicare eventuali incongruenze entro 60 giorni dalla data di presentazione, diversamente maturerà un silenzio assenso.
Nel caso di interventi riguardanti opere interne non comunicate preventivamente è possibile presentare una C.I.L.A in sanatoria ossia una comunicazione di inizio lavori asseverata che prevede una sanzione da corrispondere al Comune di appartenenza in virtù della tardiva comunicazione.