Il contratto preliminare di compravendita, comunemente definito “compromesso”, che obbliga le parti ad addivenire alla conclusione del contratto stesso, viene generalmente sottoscritto sotto forma di scrittura privata.

Nel caso venga invece sottoscritto di fronte ad un Notaio ed autenticato dallo stesso, il contratto preliminare oltre ad essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, verrà trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari e sarà automaticamente opponibile nei confronti di terzi.

La trascrizione del contratto preliminare, da sottoscrivere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del preliminare, garantisce l’acquirente sotto molteplici aspetti.

In primo luogo dalla data di trascrizione, qualora intervenissero opposizioni di terzi, è come si fosse già sottoscritto l’atto definitivo e si avrà quindi la precedenza rispetto a successive iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, che perderebbero di efficacia con richiesta di istanza ad un giudice.

Altro elemento a favore della trascrizione del preliminare è la garanzia per la parte acquirente rispetto ad eventuali vendite successive dello stesso immobile che non pregiudicherebbero in alcun modo il loro diritto all’acquisto.

La trascrizione è fondamentale anche nei casi di inadempienza della parte promittente venditrice, al creditore (in questo caso l’acquirente) verrà riconosciuto un privilegio speciale sull’immobile oggetto del contratto, avrà quindi la priorità rispetto ad altri creditori.

Nell’ipotesi di fallimento del venditore la trascrizione del preliminare tutela l’acquirente da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli che dovessero incorrere prima della stipula dell’atto definitivo, oltre a blindare l’operazione da eventuali azioni di revocatoria da parte di un creditore.

L’effetto prenotativo della trascrizione cessa se entro un anno dalla data pattuita per la stipulazione del definitivo e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare non venga trascritto l’atto che costituisce l’adempimento.

 

 

 

 

 

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